Mozione Istituzione Registro Bigenitorialità
Il 20 novembre 1989 l’ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, ratificata dall’Italia con la Legge 176/1991. Con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell’ambito della definizione della separazione e/o del divorzio, e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, laddove non vi siano legittimi impedimenti, in tutti i più significativi momenti della crescita.
Considerato che con la stessa norma viene introdotto l’affido condiviso, e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l’educazione, l’istruzione, siano assunte, in assenza di motivazioni legittimamente evidenziate, di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso. Il diritto dei figli a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori. Attraverso l’iscrizione al registro, che potrà essere effettuata anche da uno solo dei genitori separati o divorziati, il figlio potrà ricevere posta e comunicazioni in entrambi gli indirizzi, sia quello di effettiva residenza che quello dell’altro genitore. La creazione e l’aggiornamento del registro, consentirà, tra l’altro, che chiunque lavori con i minori nell’ambito comunale nell’esercizio delle professioni socio-sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi, etc.) sia tenuto ad inviare ad ambedue i genitori copie di qualunque comunicazione.
La residenza non potrà che rimanere unica ai sensi dell’articolo 45 del codice civile, le comunicazioni che lo riguardano saranno spedite ad entrambi i domicili indicati dai genitori; in pratica il minore avrà due indirizzi registrati: quello della casa in cui vive in modo continuativo e quello del domicilio dell’altro genitore.
L’istituzione del registro della bigenitorialità, rappresenta un segnale di attenzione e civiltà nei confronti delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio, ma soprattutto dei minori che troppo spesso subiscono passivamente il malessere e le sofferenze che derivano dalle separazioni, consentendo di attenuare i risentimenti e abbassare la conflittualità, eliminando squilibri legati all’essere o no il soggetto presso il quale è stabilita la residenza anagrafica, ed è stato da tempo già adottato in numerosi Comuni in tutto il nostro Paese. E’ per queste motivazioni e premesse quindi che attraverso la mozione vogliamo impegnare il Sindaco e la Giunta ad istituire il Registro Comunale della Bigenitorialità, e a questo scopo, una commissione apposita con gli uffici preposti alle attività sociali, per la predisposizione del relativo regolamento comunale.